Forum

Notifiche
Cancella tutti

usura si usura no

5 Post
2 Utenti
0 Likes
2,128 Visualizzazioni
Avatar di Marco Benetti
Post: 4
Topic starter
(@alessiocagliari)
New Member
Registrato: 9 anni fa

Salve, ho stipulato oltre quattro anni fa una cessione del quinto che il mese scorso ho estinto anticipatamente; TAN 4.37 e TAEG 11.96%. All'atto dell'erogazione mi hanno trattenuto circa 5300 euro di spese tra assicurazione, commissioni di intermediazione e commissioni varie. Mi è stato detto che grazie ad unanormativa una parte di queste spese devono essermi restituite: ho fatto richiesta e mi accorderebbero un rimborso abbobdantemente inferiore a quanto mi spetterebbe. Ho fatto una considerazione che vorrei fosse da voi confermata.
Il finanziamento è stato stipulato in 120 mesi ed è stato estinto alla 56° rata versando un capitale residuo (mi hanno scontato gli interessi) pari a circa € 16300.
Ora secondo voi, a parte la normativa che impone la restituzione delle spese, è giuto dire che se non mi vengono restituite (parliamo di circa € 2400) le stesse spese inciderebbero sul taeg?
Cioè se io debbo restituire circa 16300 euro e non mi vengono scontate le spese (leggi interessi quindi taeg) la finanziaria praticamente mi sta accordando un finanziamento con una incidenza di spese spropositata in relazione al capitale residuo ed al periodo di effettivo utilizzo (soli 56 mesi). Possiamo parlare in questo caso di usura?
Grzie
Alessio

4 risposte
Avatar di Marco Benetti
Post: 51
(@ferdy74)
Trusted Member
Registrato: 10 anni fa

Mi permetto di dirle che non è così.
Il discrimine deve/dovrebbe essere il momento in cui gli interessi e le spese vengono pattuite/promesse non quando sopraggiunge l'estinzione anticipata.
Quella che lei prospetta è la c.d. usura sopravvenuta che - laddove rilevabile - potrebbe interessare i soli contratti che non hanno una durata predeterminata, ovvero i contratti con durata predefinita stipluati prima della legge sull'usura (anno 96).
Il suo caso non rientra nel novero.
L'alveo della sua pretesa dovrebbe essere ristretto alla retrocedibilità degli oneri non maturati

Rispondi
Avatar di Marco Benetti
Post: 4
Topic starter
(@alessiocagliari)
New Member
Registrato: 9 anni fa

Buongiorno ferdy74 e grazie per l'interessamento.
Da come si esprime capisco che sicuramente è un esperto in materia
In teoria anche sulla cessione del quinto esiste l'usura sopravventua, eppure è un contratto con un termine.
quello che lei definisce discrimine, cioè l'usura, non è forse vero che riguarda il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, promessi ed anche pagati?
Cioè esiste una norma che indica in modo concreto che il ricalcolo del taeg non puo' essere fatto nel momento in cui si estingue anticipatamente?
Grazie

Rispondi
Avatar di Marco Benetti
Post: 51
(@ferdy74)
Trusted Member
Registrato: 10 anni fa

Quello che definisco "discrimne" è il dato temporale, cioè il momento nel quale lei intende riformulare il calcolo del tasso.

Di usura sopravvenuta - fuori dai casi che le ho prospettato - ne sta trattando - ad esempio - una giurisprudenza non consolidata (sentenze d'applello non ancora riformate in cassazione, decisioni dell'ABF degli ultimi anni...) che ha stabilito si proceda alla sterilizzazione del tasso per quei contratti di cqs nei quali non si erano incluse le polizze nel TAEG e non si era quindi considerato tale onere per constatare (per tabulas) il superamento della soglia usuraria.

I ricalco del TAEG in sede di estinzione anticipata determinarebbe una contestazione dell'usura nè all'atto della sottoscrizione del contratto, nè in corso di svolgimento del rapporto, bensì a consuntivo... Quindi siamo ben lungi dal momento nel quale si pattuisce il tasso.

Rispondi
Avatar di Marco Benetti
Post: 51
(@ferdy74)
Trusted Member
Registrato: 10 anni fa

Ritornando sul tema le cito una recente decisione del Collegio Nord dell'ABF (Decisione N. 7591 del 12 novembre 2014) il quale ad una richiesta del consumatore - analoga alla sua - che aveva altresì rilevato l'usurarietà sopravvenuta degli interessi "per il superamento del tasso soglia in seguito alla anticipata estinzione". Il Collegio argomenatava che "in ogni modo i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio rientrano nella categoria dei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, per i quali la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene compiuta al momento della stipula del contratto"

Rispondi
Condividi:
LinkedInVKPinterest