Rimborso dell’assicurazione sul Prestito

Premessa al rimborso dell’assicurazione

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Ogni prestito con cessione del quinto è assistito da due coperture assicurative: una una polizza che copre il rischio di premorienza e una una polizza rischio impiego che copre l’eventualità che si possa perdere il posto di lavoro.

Fanno eccezione solo le Cessioni del Quinto della Pensione per le quali la polizza rischio impiego non è ovviamente prevista.


Il premio assicurativo viene pagato in anticipo

Il premio (il costo) di queste polizze viene addebitato in unica soluzione anticipata sul contratto di cessione e vale per tutta la durata del prestito.

Significa che se hai ottenuto una Cessione del Quinto decennale, pagherai sul contratto un premio assicurativo valido per tutti e dieci gli anni.


Il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata

La polizza, quindi, viene pagata in anticipo.

Ma cosa succede se si estingue prima il prestito, ad esempio perché abbiamo richiesto un rinnovo di cessione del quinto?

In questo caso viene a mancare la ragione per cui è stata pagata la polizza perché il debito non esiste più.

Il premio “non goduto” viene rimborsato al cliente? Sembrerebbe scontato ma questo molte volte non avviene.

Di seguito ti spiegheremo come cerificare se il rimborso ti spetta e come ottenerlo.


La nuova circolare IVASS, finalmente un po’ di chiarezza

Alla fine di agosto 2015 l’IVASS (che è l’Istituto per la sorveglianza dell’operato delle Assicurazioni) ha emesso una Circolare indirizzata alle Compagnie di Assicurazione contenente una serie di raccomandazioni molto importanti.

La Circolare


In particolare l’IVASS raccomanda che:

  1. I premi non goduti vengano rimborsati automaticamente nei giorni successivi all’estinzione del prestito senza quindi aspettare la richiesta scritta del cliente.
  2. Nei contratti vengano chiaramente indicate le modalità di calcolo della quota di premio da rimborsare e che vengano chiaramente indicate le spese che non verranno rimborsate perché considerate spese amministrative.
  3. Le nuove regole si devono applicare anche ai contratti stipulati in precedenza quindi anche a quelli stipulati negli anni passati

Il punto 3 è particolarmente importante perché significa che anche coloro che estinguono un prestito stipulato in data precedente al 1/12/2015 hanno diritto automatico al rimborso del premio.

Ma il punto 3 significa che anche che chi ha estinto negli anni scorsi ha diritto a richiedere il rimborso!


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Cosa dice l’arbitro bancario finanziario

Su questo argomento è chiarissima la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario – leggi la decisione numero 4148 – del collegio di Roma (ma ce ne sono altre di contenuto simile) che afferma:

  1. Il rimborso del premio spetta sempre (ma solo se è stato pagato dal cliente – vedi il paragrafo successivo)
  2. In mancanza di specifiche contrattuali in merito, il calcolo del premio da rimborsare va fatto in maniera proporzionale al periodo di tempo mancante alla data di naturale estinzione del piano di ammortamento.
    In termini più semplici: se il prestito è stato estinto a metà del piano di ammortamento allora spetta un rimborso pari alla metà del premio.

Tutto chiaro quindi? Il rimborso del premio ti spetta sempre?

No, non sempre perché a partire dal 2011 alcuni Istituti Finanziari hanno adottato un modello di contratto che prevede che il premio venga pagato dall’Istituto stesso e non dal cliente.

In questo caso non si può chiederne il rimborso.


Controlla il contratto

Per verificare se hai diritto al rimborso non hai che da leggere l’elenco dei costi sullo contratto di prestito (di solito è sufficiente leggere la prima pagina):

  1. Se trovi la voce “Premio Assicurativo” oppure “Oneri Assicurativi” o una definizione simile vuol dire che sei stato tu a pagare il premio e puoi quindi richiederne il rimborso.
  2. Se nel contratto non c’è un costo legato alle assicurazioni allora significa che il premio è stato sostenuto dall’Istituto Finanziario e quindi non hai diritto al rimborso. Questo spetterà all’Istituto Finanziario stesso.

Richiedi il rimborso

La procedura è molto semplice e Gruppomoney ti aiuta.

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Se hai estinto anticipatamente una Cessione del Quinto o una Delega e non hai mai ricevuto il rimborso dell’Assicurazione, è necessario presentare una richiesta scritta che è bene inviare via Raccomandata o via Posta Elettronica Certificata (PEC).

A chi va indirizzata la richiesta?

Il rimborso arriverà dalla Compagnia Assicurativa ma molto spesso il cliente non ne conosce il nome e questo non è nemmeno indicato nel contratto di prestito.

La soluzione è indirizzare la richiesta di rimborso all’Istituto Finanziario che provvederà a inoltrarla alla Compagnia Assicurativa di competenza.

Insieme al modulo potrai scaricare l’elenco degli indirizzi delle principali società finanziarie italiane che operano nel campo della Cessione del Quinto.

Contratto vecchio? Non importa

È importante sapere che la circolare IVASS non ha posto dei limiti di tempo all’anzianità dei contratti estinti.

Quindi chiunque abbia estinto un prestito con cessione del quinto o delega anche diversi anni fa ha diritto a richiedere il rimborso.


La compagnia rifiuta il rimborso? Il ricorso IVASS

Può capitare che, adducendo vari pretesti la Compagnia Assicurativa rifiuti il rimborso oppure che questo sia riconosciuto di ammontare insufficiente.

In entrambi i casi la procedura è la stessa:

  1. Occorre scrivere una Lettera di Reclamo da indirizzare alla compagnia di assicurazione e da inviare esclusivamente per posta raccomandata oppure per PEC.
  2. Se la risposta è insoddisfacente oppure non giunge entro 45 giorni allora occorre compilare questo MODULO che va spedito all’IVASS all’indirizzo sottostante:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

FAX: 06 42133206
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Consigliamo anche in questo caso di utilizzare la posta raccomandata o la PEC.

L’IVASS promette di rispondere entro 90 giorni.

Se ritiene fondata la richiesta obbliga la Compagnia Assicuratrice al pronto rimborso di quanto dovuto.

La procedura è del tutto esente da spese e da rischi legali perché una eventuale risposta negativa non produrrà alcuna conseguenza.


Riassumendo

  • In caso di estinzione anticipata di una cessione del quinto o di una delega il premio di assicurazione non goduto deve essere sempre rimborsato
  • Non importa da quanto tempo il debito è stato estinto e quanto è vecchio il contratto
  • Le modalità di calcolo del premio da restituire sono diverse e l’importo può differire da Assicurazione ad Assicurazione
    Il rimborso dovrebbe arrivare automaticamente ma spesso va richiesto per iscritto
  • Il rimborso spetta a chi ne ha sostenuto il costo (cliente o Finanziaria). Per sapere a chi spetta occorre leggere il contratto
  • In caso di dubbio (ad esempio se si è smarrito il contratto) è meglio presentare la richiesta di rimborso (tanto è gratis)

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