Assicurazione rischio impiego, posto di lavoro

La copertura assicurativa del contratto di Cessione

La polizza assicura l’Istituto Finanziario contro ogni insolvenza del Mutuatario che non sia causata dal caso morte, evento per il quale è prevista una specifica polizza.

Se consideriamo che il pagamento delle rate è demandato a un terzo soggetto (il Datore di Lavoro), ne deriva che questa insolvenza non può essere originata dal comportamento soggettivo del Mutuatario ma solo dalla perdita del suo impiego.

Tutti i motivi di perdita del lavoro sono assicurati: dimissioni, licenziamento, fallimento dell’azienda, congedo, sopravvenuta inabilità, prepensionamento ecc.

Sono esclusi solamente gli eventi derivanti da dolo o colpa grave del dipendente.

Questi sono da considerarsi dei casi limite come per esempio il licenziamento motivato da furti, da una rissa in azienda o altri casi particolarmente gravi.

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Perdita di impiego: come interviene la Banca

Quando si verifica l’interruzione del pagamento della rata dovuto alla perdita dell’impiego, l’Istituto Finanziario effettua sempre alcune azioni per il recupero del proprio credito:

  1. Agisce sul TFR accantonato presso l’azienda (con l’eccezione dei dipendenti pubblici e statali – vedi oltre);
  2. Agisce sulle somme accantonate presso un eventuale Fondo Pensionistico integrativo;
  3. Notifica nuovamente il contratto (dedotte le somme di cui ai punti precedenti) presso un eventuale nuovo Datore di Lavoro per il ripristino dell’addebito delle rate mancanti

Se le azioni precedenti non hanno dato esito positivo, ad esempio perché il TFR non era sufficiente e il cliente non si è ricollocato presso una nuova Azienda, allora proverà a farsi versare le rate direttamente dal debitore.

Se anche quest’ultima azione si rivela infruttuosa, l’istituto Finanziario dichiara l’insolvenza (il Sinistro), la decadenza del beneficio del termine e chiede il rimborso del debito residuo all’Assicurazione.

È importante sapere che:

  1. La copertura assicurativa non distingue tra le cause della perdita del posto di lavoro e in particolare tra eventi causati da volontà del dipendente ed eventi indipendenti dalla sua volontà. Le dimissioni volontarie e il licenziamento per crisi aziendale sono posti sullo stesso piano e vengono trattati allo stesso modo;
  2. La liquidazione dei dipendenti pubblici e degli statali non può essere escussa. Il dipendente pubblico che sceglie di dimettersi o che viene licenziato riceverà per intero il suo Trattamento di Fine Servizio TFS senza che la Banca possa agire su di esso;
  3. In caso di prepensionamento la rata di cessione dei dipendenti pubblici e statali verrà automaticamente trasferita sulla pensione. Questo non avverrà, invece, per i dipendenti privati. In questo caso si verificherà il Sinistro;
  4. La Compagnia Assicurativa, dopo aver saldato il debito alla Banca, si surrogherà alla stessa nei diritti previsti dal contratto e manterrà quindi il diritto di rivalsa (vedi oltre) sul debitore;
  5. Trattandosi di un insoluto derivante dalla perdita di impiego e non dal comportamento soggettivo del debitore, il sinistro non origina una segnalazione negativa in CRIF. Nessun rischio, quindi, di diventare cattivo pagatore.

Il diritto di rivalsa

Quest’ultimo punto è molto importante: in caso di insolvenza (che come abbiamo visto può originarsi solo dalla perdita del posto di lavoro) la Compagnia Assicurativa rimborsa la Banca ma mantiene il diritto di rivalsa sul Mutuatario.

Si surroga, cioè, nei diritti e privilegi che spettavano al Mutuante verso il Mutuatario. (Se ci sono dei dubbi sulla terminologia usata potete usare il nostro piccolo glossario assicurativo)

Significa che il fatto che il debito sia stato saldato alla Banca non libera il Mutuatario dalla sua obbligazione ma cambia solo il soggetto cui il debito è dovuto: all’Istituto Finanziario si sostituisce la Compagnia di Assicurazione.

Bisogna quindi aspettarsi l’assalto delle società di recupero crediti e le azioni legali come avviene per i prestiti personali? Probabilmente no.


La prassi di recupero delle compagnie assicurative

Una compagnia di assicurazione non è solita ad avere dei crediti da recuperare e non è quindi dotata di un vero ufficio per il recupero delle somme insolute.

L’approccio verso il cliente sarà quindi diverso dal solito e, a differenza di quanto accade con i prestiti personali, sarà molto più tollerante.

La Compagnia preferirà attendere il ricollocamento presso un altro datore di lavoro in modo da poter rinotificare il contratto e proseguire nel pagamento della rata su una nuova busta paga.

Se questa strada si rivelerà impraticabile, la Compagnia privilegerà un accordo transattivo a saldo e stralcio che gli permetta il recupero almeno parziale del credito.


Lo Schema Contrattuale Rischio Credito

Da alcuni anni la quasi totalità delle polizze sono stipulate con lo schema contrattuale detto Rischio Credito.

Questo contratto si caratterizza dal fatto che la polizza viene stipulata e pagata dalla Banca Mutuante che agisce quindi in qualità di Contraente, Assicurato e Beneficiario.

Poiché la Banca è la parte Contraente, sarà la stessa a provvedere al pagamento del Premio Assicurativo.

Nel contratto di cessione del quinto, quindi, non sarà più visibile l’ammontare pagato a copertura del prestito.

Il costo sostenuto dalla Mutuante sarà comunque presente in contratto sotto forma di ricarico di interessi o di commissioni bancarie.

Il costo della Polizza rischio impiego

Il premio assicurativo viene pagato dall’Istituto Erogante ed è quindi ricompreso all’interno della rata di prestito.

Il premio pagato dipende dalle probabilità che si verifichi la perdita del posto di lavoro e sarà quindi molto modesto per i dipendenti pubblici e statali e maggiore per i dipendenti privati, in particolare se l’azienda è di piccole dimensioni e l’anzianità di servizio è modesta.

La polizza rischio impiego non è prevista per i pensionati.

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