@marco-benetti
Ciao,
grazie ancora.
si, infatti anch’io ho notato l’importanza della clausola relativa al preavviso. Fondamentale che tale clausola sia impostata in base a quanto stabilito dall’art. 1750.
Tuttavia su alcune bozze di mandato che mi sono state proposte, ho notato anche altre clausole che secondo me potrebbero essere giudicate “vessatorie”
Ho fatto copia incolla di alcune; sono in colore blu.
“1) OBBLIGHI DELL’AGENTE
verificare l’autenticità della documentazione inviata alla Preponente, e delle sottoscrizioni ivi apposte da parte della clientela, assumendo la responsabilità dell’eventuale falsità e/o non veridicità anche di uno solo dei documenti forniti, degli errori e/o omissioni eventualmente commessi nell’elaborazione delle proposte contrattuali e nell’eventuale esercizio dei poteri autorizzati dalla Preponente in difformità alle procedure e dalle istruzioni fornite dalla stessa. E’ tenuto a verificare
l’originalità dei documenti, nonché la veridicità delle informazioni raccolte dai potenziali clienti. L’Agente dovrà verificare l’autenticità della documentazione rilasciata e/o sottoscritta da terzi (ad esempio il certificato di stipendio delle operazioni di finanziamento contro cessione di quota di stipendio). L’Agente, in caso di violazione degli obblighi summenzionati, nonché in tutti i casi in cui il mancato perfezionamento dell’affare derivi da cause a lui imputabili per colpa o dolo, sarà tenuto al rimborso, in favore della Preponente, di tutte le somme già erogate al cliente, a qualsiasi titolo, riservandosi la Preponente il diritto di agire al fine di ottenere il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti.”
In pratica con questa clausola mi viene chiesto di eseguire delle verifiche, come l’autenticità dei documenti, che oggettivamente non sarebbe possibile per me effettuare, non avendone gli strumenti che mi consentirebbero di farlo. Mi dovei prendere delle responsabilità che non sarei in grado di controllare.
“2) COMPENSI (Allegato 3)
PRESTITO PERSONALE:
Il compenso sarà determinato sulla base di seguito indicata:
valore del finanziato di tutti i contratti di Prestito Personale che alla scadenza di cui all’art. 10 del presente contratto risulteranno erogati e rispetto ai quali il fascicolo contenente la documentazione in originale, debitamente sottoscritta, sia pervenuto alla Preponente. Con riferimento al prodotto Prestito Personale eventualmente distribuito dal Preponente per conto di soggetti terzi, le condizioni economiche verranno regolate con separata comunicazione tra le Parti, nella quale verranno definite le scadenze per l’invio delle proforma e per i relativi pagamenti, sulla base degli accordi esistenti con la società terza mandante.
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E/O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
I compensi relativi al prodotto Cessione del quinto e/o Delegazione di pagamento saranno riconosciuti con riferimento alle tabelle inviate all’Agente, tempo per tempo vigenti e nei limiti delle stesse. Nell’ottica di garantire il rispetto delle indicazioni fornite agli Intermediari Finanziari da Banca d’Italia, le condizioni applicabili ai
compensi dovuti all’Agente in caso di operazioni di rinnovo di precedente contratto di finanziamento saranno oggetto di separata comunicazione da parte degli organi competenti del Preponente. La Preponente stabilisce una provvigione pari allo 0,5%, compresa nella tabella provvigionale, quale riconoscimento della responsabilità prevista dagli art. 5, ultimo comma, 8 lettera f) e dall’art. 10, comma 7.
Il compenso sarà corrisposto, con riferimento alle previsioni dell’art.10 del Contratto di Agenzia, su presentazione di regolare fattura.
La fattura dovrà pervenire entro 3 giorni dalla ricezione della proforma e verrà pagata, indicativamente e salvo eccezioni, entro i quindici giorni successivi alla ricezione; se perviene oltre i termini previsti sarà messa in pagamento nella successiva quindicina.”
"3) TABELLA PROVVIGIONALE:
Con riferimento all’allegato 3 del contratto di agenzia, specifichiamo di seguito la tabella in vigore alla data odierna:
……..
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E/O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO:
Banche
|
PAGATO UP-FRONT DAL PREPONENTE
|
Ctr segnalati dal preponente
|
Provvigione 1,2% sul Montante
Lordo, con importo
max 300€ e minimo 150€
|
Rinnovo effettuato dall’agenzia su contratto originariamente segnalato dal canale diretto
|
70% della provvigione imputata a
sistema dall’agente
|
PRODOTTI PLAFOND DEL PREPONENTE
|
100%
|
“
Oltre al fatto che secondo me la tabella sopra indicata risulta poco chiara, ma se non sbaglio con l’allegato 3, la provvigione che l’agente può caricare, non viene concordata all’atto della stipula del mandato, ma deve essere di volta in volta concordata con il preponente dopo che il mandato è stato stipulato?
Tu cosa ne pensi?