Considerazioni sulla Lexitor
In tema di rimborso anticipato di prestiti e mutui, da qualche anno esiste una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-383/18, nota come Lexitor.
Essa ha stabilito che nel rimborso vadano compresi tutti i costi a carico del debitore nel caso di estinzione anticipata del prestito.
Una decisione rivoluzionaria, a cui solo di recente l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) in Italia si era parzialmente adeguato prima che intervenisse il legislatore con apposita legge.
In genere, l’estinzione anticipata di un prestito o mutuo riguarda casi rari. Non è così, invece, per i contratti di cessione del quinto, i quali nell’80% dei casi sono estinti prima della data concordata e quasi sempre a seguito di rinnovo.
Fino al dicembre del 2019, l’ABF aveva seguito la strada del rimborso a favore dei clienti solamente dei costi “recurring”, in quanto considerati appropriazione indebita per chi aveva erogato il finanziamento.
Viceversa, nel rimborso non erano compresi i cosiddetti “costi front up”, cioè quelli sostenuti in relazione ad attività preliminari alla concessione del prestito.
Ma il D.l. 25 maggio, n.73 del 2021, noto anche come Decreto Sostegni-bis, ha ordinato la materia, stabilendo un allineamento del Testo Unico Bancario alla sentenza della CGUE.
A seguito di tale decreto, però, è stato deciso che solamente i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ricadano perfettamente sotto la disciplina della sentenza.
I contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 continueranno a soggiacere alla linea dell’ABF, per cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avrà diritto al rimborso dei soli costi “recurring”, non anche di quelli “front up”, come i costi di istruttoria e gli oneri di distribuzione.
In definitiva, tutti i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 25 luglio 2021 prevedono il rimborso integrale di tutti i costi a favore del consumatore nel caso di estinzione anticipata. Per i sottoscrittori di un contratto di cessione del quinto, l’accoglimento della sentenza da parte del nostro ordinamento giuridico sta già avendo riflessi positivi. Fino all’emanazione del decreto, gli istituti di credito e le agenzie finanziarie erano soliti concedere alla clientela prestiti attraverso la cessione del quinto con TAN molto bassi, ma gravati da costi elevati e non rimborsati nel caso di estinzione anticipata.
Pertanto, quando il cliente provvedeva a richiedere il rinnovo del contratto con annessa estinzione anticipata di quello sottoscritto in precedenza, il beneficio per esso risultava essere abbastanza limitato. Invece, adesso si stima che i risparmi ammontino a una media di 1.500-2.000 euro, per cui il rinnovo del contratto garantisce al cliente l’erogazione di una somma maggiore. In altre parole, oggi come oggi conviene più che in passato estinguere in anticipo un contratto di cessione del quinto.
Ricordiamo che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un prestito personale, che consiste nell’erogare un finanziamento a un lavoratore dipendente pubblico o privato della durata di 60 o 120 mesi.
La rata mensile non può eccedere il 20% (un quinto) dello stipendio o della pensione, al netto dell’imposizione fiscale e degli oneri contributivi. La rata è trattenuta direttamente dal datore di lavoro o, nel caso di un dipendente pubblico, dall’Amministrazione per la quale lavora. Per i pensionati è l’ente di previdenza a provvedere alle trattenute e ai versamenti a favore dell’istituto creditore. Infine, l’importo della pensione al netto della rata versata non può risultare inferiore a quello fissato annualmente dallo stato per la pensione minima.